Cari Soci,
per Vostra opportuna informazione ed in risposta ad alcune richieste di chiarimento giunte alla nostra attenzione relative alla problematica “etichettatura ambientale degli imballaggi”, ci preme ricordare quanto segue.
Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche al D.L.vo 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
A ciò viene aggiunto l’obbligo (ai fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballaggio) di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE.
Quindi, vengono introdotti due obblighi (quelli sopra indicati in grassetto sottolineato) a cui devono ottemperare tutti i produttori; cioè gli operatori definiti dal D.L.vo 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”.
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è entrato formalmente in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati contestualmente previsti periodi transitori o di proroga per consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei soggetti obbligati.
Il legislatore è successivamente intervenuto con Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Decreto Milleproroghe) ed ha previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo relativo alla “corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Pertanto, il Decreto “Milleproroghe” ha temporaneamente sospeso l’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni che riguardano il fine vita dell’imballaggio ma, purtroppo, resta in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE (es: PET 1, HDPE 2, PAP 20, etc.).
Linee Guida
Il CONAI, in qualità di Consorzio per il recupero degli imballaggi, ha recentemente predisposto una Linea Guida al fine di fornire una corretta interpretazione dei nuovi obblighi normativi e rappresenta, sicuramente, un valido supporto per gli operatori del settore.
Per quanto riguarda eventuali sanzioni, invece, viene disposto dall’articolo 261, comma 3 del D.L.vo 152/2006 che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.
Chi è quindi soggetto a tale sanzione?
L’espressione “chiunque” ha come conseguenza diretta che la sanzione si applica non solo ai produttori di materiali di imballaggio, ai fabbricanti, ai trasformatori e agli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, ma anche ai commercianti, ai distributori, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni.
Supporto
Siamo a vostra totale disposizione nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti di natura generale, ma suggeriamo di contattare direttamente il Consorzio CONAI (o Consorzi collegati) a cui dovreste già risultare iscritti in quanto operatori che immettono imballaggi pieni nel mercato, ove fossero richiesti chiarimenti specifici, derivanti da particolari tipologie di imballaggio utilizzato.
I 6 Consorzi collegati a CONAI che garantiscono il ritiro e la lavorazione dei rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro raccolti in modo differenziato, sono: Riclea, CiAL, Comieco, Rilegno, Corepla, CoReVe.