- Il sistema al momento vigente prevede che il deposito base di una domanda di marchio copra fino a tre classi di prodotti o servizi al costo di 900 Euro; per ogni classe oltre la terza l’importo corrisponde a 150 Euro. Per tutte le domande di marchio già depositate e per quelle che verranno depositate fino al 22 marzo 2016 gli importi rimarranno tali.Dal 23 marzo 2016 entrerà in vigore il nuovo sistema di tassazione per il deposito delle domande di marchio che si articolerà come segue:
– € 850 tassa di base per il deposito di una domanda di marchio in una classe;
– € 50 per la seconda classe;
– € 150 per ogni classe oltre la seconda.La modifica della tassazione per il rinnovo dei marchi registrati prevede un abbassamento dei costi e una totale parificazione a quelli di deposito. L’attuale tassa ammonta a 1350 Euro; a seguito delle modifiche il sistema risulterà così articolato:
– € 850 tassa di base per il rinnovo in una classe;
– € 50 per la seconda classe;
– € 150 per ogni classe oltre la seconda. - Centro di mediazione potrà essere istituito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole nel caso vi sia una controversia, quale, ad esempio, un procedimento di opposizione.Dopo l’inizio della controversia, per accedere alla mediazione, le parti devono fare richiesta congiunta, in tal modo vengono sospesi i termini dei procedimenti fino alla decisione sulla mediazione.Le parti sono poi invitate a nominare un Mediatore scegliendolo dall’elenco stilato dall’Ufficio tra quelli che hanno dichiarato di possedere la lingua della mediazione. Il ruolo del Mediatore consiste nell’aiutare le parti a trovare un terreno comune per risolvere la loro controversia. Peraltro, le parti stabiliscono di concerto con il Mediatore i meccanismi della mediazione al fine di rendere la procedura più vicina alle proprie necessità.Il Mediatore conclude il procedimento di mediazione quando le parti raggiungono un accordo, o una delle parti dichiara di rinunciare alla mediazione o egli stesso stabilisca che le parti non sono riuscite a raggiungere tale accordo. In seguito, informa le parti e l’organo competente dell’Ufficio.
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