PILLOLA 8: LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione tecnica ha lo scopo di contenere i dati relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva.
Essa riveste un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito della nuova legislazione. La mancanza di una documentazione tecnica o l’incompletezza della stessa sono individuate tra le non conformità formali ai requisiti della Direttiva.
Deve essere preparata dal fabbricante che è tenuto a conservarla per un periodo pari a 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
Tale documentazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e deve essere tradotta nella lingua di uno specifico stato membro, a seguito di richiesta motivata da parte dell’autorità di vigilanza del mercato, entro il limite stabilito dall’autorità stessa, comunque non oltre 30 giorni successivi alla richiesta.
Poiché la documentazione tecnica si configura come uno strumento che deve essere accessibile alle autorità di controllo come prova del percorso di valutazione di conformità seguito, qualora il fabbricante di un giocattolo sia localizzato al di fuori della Comunità Europea, sarà l’importatore a dover garantire che la documentazione tecnica sia stata preparata dal fabbricante e sia resa disponibile alle autorità.
Per avere maggiori garanzie relativamente alla effettiva disponibilità della documentazione tecnica, l’importatore può conservare direttamente lui copia della Documentazione o verificare che il fabbricante abbia nominato un rappresentante autorizzato all’interno dell’Unione Europea (mediante mandato scritto) che conservi la documentazione stessa per 10 anni a disposizione delle autorità competenti.
All’interno dell’Allegato IV la Direttiva definisce esattamente quali informazioni devono essere presenti all’interno della documentazione tecnica:
- descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, elenco delle componenti e dei materiali utilizzati, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche usate (tali schede devono essere richieste ai produttori delle materie prime);
- valutazione dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, d’infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli (Safety Assessment);
- descrizione della procedura di conformità seguita (CE del tipo o conformità alle norme tecniche);
- una copia della dichiarazione CE di conformità (prossima pillola);
- l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione ed immagazzinamento;
- copie dei documenti presentati all’organismo notificato eventualmente intervenuto nella valutazione di conformità;
- rapporti di prova e descrizione dei mezzi utilizzati dal fabbricante per assicurare la conformità della produzione alle norme armonizzate;
- copia del certificato CE del tipo (quando presente) e descrizione dei mezzi con i quali il fabbricante assicura la conformità di tutta la produzione al campione testato dal laboratorio notificato.