PILLOLA 5: NUOVA DIRETTIVA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI: obblighi dei distributori
La nuova Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli include tra gli operatori economici responsabili della sicurezza dei giocattoli anche i distributori.
Si tratta di un aspetto innovativo rispetto alla versione precedente della Direttiva (88/378/CEE) ed estremamente rilevante.
La nuova Direttiva, attribuendo specifici compiti al distributore, riconosce che gli sforzi fatti dal fabbricante o dall’importatore nel garantire la sicurezza dei giocattoli potrebbero essere inficiati a seguito di uno stoccaggio non idoneo dei giocattoli stessi, anche da parte di chi li distribuisce. Si istituisce un sistema di controllo della sicurezza a cascata lungo la catena di fornitura che va ad aggiungersi al controllo delle autorità competenti, in quanto i distributori dovranno richiedere (al fabbricante o importatore) le opportune informazioni sulla sicurezza dei giocattoli prima di procedere con la loro commercializzazione.
I distributori non potranno più acquistare giocattoli e commercializzarli senza prima avere effettuato una verifica della completezza e dell’idoneità della documentazione fornita. Se commercializzeranno prodotti non sicuri senza avere richiesto le opportune garanzie saranno soggetti a sanzioni per aver violato le disposizioni della direttiva (sanzioni che saranno definite su base nazionale all’interno dei provvedimenti di recepimento della direttiva stessa).
Chi è considerato distributore ai sensi della Direttiva?
Distributore è “una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un giocattolo sul mercato”.
Pertanto non è “distributore” chi produce un giocattolo o chi lo importa, ma è distributore un grossista o, per esempio, un negoziante.
Gli obblighi dei distributori, sono ridotti rispetto a quelli di fabbricanti o importatori, ma altrettanto importanti se comparati con le possibili interazioni che i distributori possono avere con il giocattolo.
I distributori, prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, dovranno verificare che esso sia opportunamente marcato, accompagnato dalle opportune istruzioni e informazioni nella lingua ufficiale o nelle lingue richieste dallo Stato nel quale il prodotto viene commercializzato. I distributori dovranno inoltre verificare che importatore e fabbricante abbiano rispettato gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla Direttiva.
Ulteriori obblighi dei distributori:
- garantire che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la sicurezza del prodotto;
- informare importatore o fabbricante e ulteriori eventuali distributori e autorità competenti qualora ritengano che un giocattolo non sia conforme alle disposizioni applicabili;
- collaborare con le autorità compenti fornendo, in caso di richiesta, tutta la documentazione e le informazioni che possiedono a supporto della conformità dell’articolo.
Ricordiamo infine, come già indicato nella pillola relativa alle responsabilità dei fabbricanti, che un distributore che immette sul mercato giocattoli con il proprio nome commerciale o marchio o che modifica un giocattolo già immesso sul mercato è soggetto agli stessi obblighi dei fabbricanti.
RINTRACCIABILITÀ
È estremamente importante sottolineare che TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI quindi sia i distributori, che gli importatori, che i fabbricanti devono essere in grado di fornire informazioni alle autorità di vigilanza relativamente a:
- qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un giocattolo;
- qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un giocattolo.