PILLOLA 4: NUOVA DIRETTIVA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI: obblighi degli importatori
Come già ampiamente descritto nella pillola precedente, la maggior parte degli obblighi, relativamente alla conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di sicurezza, spettano agli operatori considerati “fabbricanti” ai fini delle Direttiva.
I fabbricanti possono essere aziende italiane e europee o ancora, come accade nella maggior parte dei casi, aziende extraeuropee.
La condizione essenziale posta affinchè un’azienda possa essere considerata fabbricante è quella che essa indichi il proprio nome o il proprio marchio sul giocattolo. Qualora il fabbricante sia extraeuropeo, nella catena di fornitura si inserisce la figura dell’IMPORTATORE ossia:
“una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo”
È importate considerare che, qualora l’azienda che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un paese extraeuropeo e decide di apporre solo il proprio nome o il proprio marchio sul prodotto, essa è considerata a tutti gli effetti fabbricante.
Solo l’azienda che immette sul mercato comunitario un giocattolo che riporta chiaramente il nome o il marchio del produttore extraeuropeo, è definita, in accordo alla direttiva “importatore”.
Analogamente a quanto già fatto nella pillola precedente, riassumiamo nei paragrafi seguenti i principali obblighi degli importatori.
La struttura similare vi permetterà un rapido confronto.
L’importatore ha un ruolo diverso dal fabbricante nella catena di fornitura, connesso con obblighi diversi ma altrettanto importanti. Si tratta in qualche modo di un ruolo di controllo e verifica dell’attività di valutazione della conformità svolta dal fabbricante.
Gli importatori, infatti, devono immettere sul mercato comunitario SOLO prodotti conformi alla Direttiva e devono verificare:
- che il fabbricante abbia eseguito tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza del giocattolo ed abbia redatto il relativo fascicolo tecnico;
- che il giocattolo sia opportunamente marcato;
- che il giocattolo sia accompagnato dai documenti di riferimento necessari.
La Direttiva esplicita, in aggiunta a quanto sopra, ulteriori obblighi degli importatori:
- la necessità di garantire durante le fasi di trasporto, stoccaggio o immagazzinamento che il giocattolo non subisca danni che possano renderlo non sicuro precludendone la conformità alla Direttiva;
- l’esecuzione di prove a campione sui giocattoli commercializzati (ove opportuno sulla base dei rischi connessi al giocattolo stesso);
- la redazione di un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami.
Gli importatori oltre a dover verificare la correttezza e la completezza delle marcature e delle avvertenze apposte sul giocattolo dai produttori, devono apporre sul giocattolo (o quando consentito sul packaging, su istruzioni o leaflet) il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati.
Pertanto sia il nome e l’indirizzo dell’importatore che il nome e l’indirizzo del produttore (anche extraeuropeo) dovranno comparire sul giocattolo. Se sul giocattolo comparirà SOLO il nome dell’importatore quest’ultimo sarà considerato a tutti gli effetti ai fini della Direttiva il “fabbricante”.
MISURE CORRETTIVE
Gli importatori che si accorgano che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa di riferimento, dovranno:
- richiamarlo;
- ritirarlo;
- intraprendere azioni correttive per metterlo in sicurezza.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio gli importatori hanno l’obbligo di informare le autorità competenti di ciascuno degli Stati nei quali il prodotto è stato messo a disposizione, indicando sia i dettagli della non conformità che le azioni correttive intraprese.
Gli importatori devono conservare per 10 anni la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (pillola successiva) redatta dal produttore.
Questa dichiarazione, nonché tutta la documentazione tecnica devono essere poste a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Qualora le autorità ne facciano richiesta gli importatori devono fornire tutte le informazioni e la documentazione necessari per dimostrare la conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza, cooperando a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi posti dal giocattolo stesso.