PILLOLA 3: NUOVA DIRETTIVA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI: obblighi dei fabbricanti
La nuova Direttiva sulla sicurezza dei Giocattoli specifica gli obblighi di tutti gli operatori della catena di fornitura dei giocattoli: fabbricanti, importatori e distributori.
In questa pillola e nelle due pubblicazioni successive metteremo a fuoco i principali obblighi relativi a ciascun operatore in modo tale che possiate, già da ora, verificare quali siano i cambiamenti e quali le azioni da implementare per essere pronti al momento dell’entrata in vigore dei requisiti.
Come si può facilmente immaginare la maggior parte degli obblighi spettano agli operatori considerati “fabbricanti” ai fini delle Direttiva, in quanto i fabbricanti possiedono conoscenze dettagliate in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla fabbricazione dei prodotti che immettono sul mercato. Tali conoscenze consentono di eseguire le valutazioni di conformità e di ottemperare agli obblighi di seguito descritti.
Definizione di FABBRICANTE:
“persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio”
Pertanto è da ritenersi “fabbricante” ai fini della Direttiva colui, che commercializza il prodotto apponendovi il proprio marchio indipendentemente dal fatto che lo abbia prodotto direttamente o fatto produrre a terzi (che non appongono, però, il proprio nome o marchio sul giocattolo).
Un importatore dai Paesi extra-europei o un distributore è considerato fabbricante, e pertanto soggetto agli stessi obblighi, quando:
- immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale senza specificare il produttore;
- modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter condizionare la conformità alle norme applicabili.
RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO
Il fabbricante, mediante mandato scritto, può nominare un rappresentante autorizzato stabilito all’interno della Comunità Europea.
I compiti che possono essere demandati e specificati nel mandato sono i seguenti:
- mantenere a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni successivi all’immissione sul mercato;
- fornire informazioni all’autorità competente che ne faccia richiesta;
- cooperare con le autorità nazionali.
Il fabbricante è tuttavia responsabile di garantire che i giocattoli siano progettati e realizzati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza, di stendere la documentazione tecnica. Questi compiti non possono essere demandati al rappresentante autorizzato.
I paragrafi seguenti sintetizzano i principali obblighi dei fabbricanti.
Il compito primario del fabbricante è quello di garantire che i giocattoli siano stati progettati e fabbricati e siano immessi sul mercato solo se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla Direttiva.
Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti dovranno effettuare un’analisi dei pericoli chimici (Safety Assessment), fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare ed una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.
Nel progettare un giocattolo il fabbricante deve tenere in considerazione la destinazione d’uso del giocattolo stesso (fascia d’età a cui il giocattolo è destinato) e l’uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini, tenendo conto della loro abilità o di quella degli adulti che effettuano la sorveglianza (se necessaria), in particolare nel caso di giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni.
A supporto delle attività svolte ai fini di garantire la sicurezza dei giocattoli, i fabbricanti devono predisporre una specifica documentazione tecnica e redigere una dichiarazione CE di conformità (una specifica pillola sarà dedicata a questo argomento). Sia la documentazione tecnica che la dichiarazione CE di conformità dovranno essere conservati per un periodo di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
Al fine di valutare la conformità di un giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza espressi nella Direttiva il fabbricante potrà fare riferimento alle norme tecniche armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o sottoporre il giocattolo ad un ente notificato per un esame CE del tipo.
Ulteriore novità della Direttiva è l’esplicitazione dell’obbligo di garantire la sicurezza dai giocattoli durante tutto il ciclo di utilizzo degli stessi. In particolare, per i giocattoli destinati ad essere utilizzati dai bambini di età inferiore ai 36 mesi, per i quali sussiste l’obbligo che siano progettati in modo tale da garantirne la pulizia, la sicurezza deve essere garantita anche dopo la pulizia (lavaggio) effettuata sulla base di istruzioni fornite dal fabbricante stesso.
Questo nuovo requisito sarà particolarmente significativo per i fabbricanti di peluche.
La sicurezza di un giocattolo non è connessa solamente alla progettazione e alle verifiche effettuate sull’articolo stesso, ma è strettamente legata anche alla presenza di opportune marcature, avvertenze e informazioni al consumatore.
In accordo alla nuova Direttiva, i fabbricanti dovranno garantire che sui giocattoli siano presenti:
- il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato;
- l’indirizzo dove possono essere contattati;
- il numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o un altro elemento che consenta l’identificazione del gioco stesso.
Queste informazioni potranno essere presenti sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento (leaflet, istruzioni, etichette) qualora le dimensioni o la natura del giocattolo impediscano l’apposizione delle informazioni di cui sopra sul giocattolo stesso.
I fabbricanti dovranno inoltre apporre le avvertenze necessarie in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio e, in alcuni casi specifici anche nel libretto di istruzioni accompagnatorio (futura pillola specifica).
È inoltre fondamentale che il giocattolo conforme immesso sul mercato riporti la marcatura CE con la quale il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. Il giocattolo dovrà inoltre essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, nella lingua che sarà specificata da ciascuno stato membro.
Un elemento estremamente importante della nuova Direttiva è la chiara esplicitazione della responsabilità del fabbricante nel garantire il controllo della produzione in serie dei giocattoli. Essa deve essere effettuata in modo tale da garantire la conformità e la sicurezza di tutti i pezzi realizzati.
Il controllo della produzione deve essere effettuato tenendo conto di eventuali modifiche di progettazione o delle specifiche caratteristiche e criticità del giocattolo e considerando i cambiamenti delle norme armonizzate di riferimento.
In aggiunta, il fabbricante, in relazione ai rischi specifici presentati da un giocattolo sarà tenuto a:
- prevedere prove a campione da eseguirsi sui giocattoli commercializzati;
- redigere un registro dei reclami dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli;
- informare i distributori relativamente al monitoraggio effettuato.
I fabbricanti che si accorgono che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non è conforme alla pertinente normativa di riferimento, hanno l’obbligo di:
- richiamarlo;
- ritirarlo;
- intraprendere azioni correttive per metterlo in sicurezza.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio per il consumatore, i fabbricanti hanno l’obbligo di informare le autorità competenti di ciascuno degli Stati nei quali il prodotto è stato messo a disposizione, indicando sia i dettagli della non conformità che le azioni correttive intraprese.
Qualora le autorità ne facciano richiesta, i fabbricanti devono fornire (generalmente entro 30 giorni) tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrate la conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza, cooperando a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi posti dal giocattolo stesso.
Vi ricordiamo che per ogni domanda legata all’interpretazione della Nuova Direttiva o per ogni approfondimento connesso alle pillole è attivo il FORUM dell’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli sul sito www.giocattolisicuri.com (riservato agli iscritti).