PILLOLA 19: MARCATURE DI LEGGE E AVVERTENZE
La nuova direttiva introduce sostanziali ed importanti nuovi adempimenti in materia di avvertenze e marcature di legge. Alcune differenze appaiono già evidenti da un rapido confronto tra i principali requisiti introdotti dalla Direttiva 2009/48/CE e quelli attualmente in vigore in accordo alla Direttiva 88/378/CEE:
88/378 | 2009/48 |
Marcatura CE | Marcatura CE |
Identificativo del giocattolo | |
Nome e indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato EU |
– Nome e indirizzo del fabbricante
– Nome e indirizzo dell’importatore
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Avvertenze | Avvertenze |
Istruzioni | Istruzioni |
Due delle principali novità introdotte dalla direttiva sono:
- la necessità di apporre sul giocattolo un identificativo che ne permetta la rintracciabilità, in modo tale che sia garantito un rapido intervento nel caso in cui si verificassero dei problemi sul mercato. Tale identificativo può essere rappresentato sia dal codice, che dal numero di lotto, che dal numero di serie. La scelta spetta al produttore che la dovrà fare tenendo presente il fine: ossia la necessità di poter rapidamente rintracciare giocattoli eventualmente problematici che fossero stati immessi sul mercato;
- la necessità di apporre sul prodotto sia l’identificativo (inteso come nome e indirizzo) del fabbricante (ossia di colui che produce effettivamente il giocattolo) che l’identificativo (inteso come nome e indirizzo) dell’importatore. Questo permetterà di attribuire le corrette responsabilità tra i differenti operatori della catena di fornitura del giocattolo. La direttiva lascia la possibilità, comunque, che sul giocattolo, possa comparire solo l’identificativo dell’importatore, ma in questo caso l’importatore assume il ruolo del fabbricante del gioco e deve assumersi tutte le responsabilità che spettano al fabbricante stesso.
Rimane in vigore la necessità di apporre sul giocattolo, su un’etichetta affissa o sull’imballaggio, la marcatura CE, che attesta la conformità del prodotto alla direttiva 2009/48/CE e a tutte le direttive nuovo approccio applicabili al prodotto.
Una novità importante in materia di marcatura CE è che tale marcatura deve essere visibile dall’esterno dell’imballaggio, qualora così non fosse la marcatura deve essere apposta almeno sull’imballaggio.
Grande importanza rivestono, inoltre le avvertenze di sicurezza e le istruzioni.
Le informazioni contenute sia nelle avvertenze che nelle istruzioni, sono infatti di fondamentale importanza per garantire la sicurezza del prodotto. La direttiva prevede per giocattoli che, per le loro caratteristiche d’uso, presentano rischi particolari una serie di avvertenze (riportate nell’Allegato V) da utilizzarsi esattamente con il testo proposto nella direttiva.
Alcuni esempi di tali avvertenze sono:
- “Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto” per i giocattoli funzionali;
- “Questo giocattolo non fornisce protezione” per le imitazioni di maschere e caschi di protezione;
- “Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti” nei giochi olfattivi, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi;
- e l’ormai nota “Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi”o “Non adatto ai bambini di età inferiore a tre anni” oppure il pittogramma per i giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.
Queste avvertenze devono sempre essere precedute dalla parola “Avvertenza/Avvertenze” a seconda dei casi.
Qualora fondamentale ai fini della sicurezza, devono inoltre essere riportati l’età massima o minima del bambino che usa il gioco, il peso massimo o minimo e la necessità che l’uso del giocattolo avvenga solo sotto la sorveglianza di un adulto.
Le avvertenze devono essere redatte nella lingua richiesta dallo stato nel quale il prodotto viene immesso sul mercato e, poiché sono elementi sulla base dei quali il genitore può decidere o meno di acquistare il giocattolo, devono essere riportate sull’imballaggio al consumatore o essere chiaramente altrettanto visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche nel caso di acquisto on-line.
Il fabbricante è responsabile di apporre sul giocattolo le corrette avvertenze, marcature ed istruzioni.
L’importatore ed il distributore hanno, invece, l’obbligo di verificarne la completezza in fase di importazione e vendita del prodotto. Quindi, l’eventuale presenza di giocattoli con avvertenze non conformi sul mercato, sarà imputabile non solo al fabbricante ma anche all’importatore e al distributore.
Data la complessità della materia la Commissione Europea sta sviluppando linee guida volte a definire come realizzare le avvertenze (caratteristiche delle frasi, separazione di avvertenze in lingue differenti), le caratteristiche del testo (colore, contrasto, dimensione, …) e il loro posizionamento (es. caratteristiche del substrato sul quale posizionarli).
Un esempio?
Come regola generale la Commissione consiglia di utilizzare un testo di colore scuro su un substrato chiaro e di applicare il testo su una carta di spessore tale da evitare che eventuali trasparenze del foglio stesso rendano difficile la lettura del testo.