PILLOLA 18: GIOCATTOLI NEGLI ALIMENTI
Una delle novità della nuova direttiva è rappresentata dai requisiti di sicurezza introdotti per i giocattoli veicolati in alimenti o ad essi incorporati.
In particolare, si parla di giocattoli negli alimenti nell’Allegato II “Requisiti Particolari di Sicurezza” Parte I “Proprietà fisico meccaniche” e nell’Allegato V “Avvertenze” Parte B “Avvertenze specifiche e indicazioni in merito alle precauzioni da seguire nell’utilizzo di alcune categorie di giocattoli”.
Per i giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi e per i loro imballaggi sono, pertanto, previsti dalla direttiva sia requisiti fisico meccanici specifici ed addizionali rispetto ai giocattoli tradizionali che una specifica avvertenza.
Da un punto di vista fisico meccanico:
- i giocattoli contenuti o incorporati in alimenti devono avere un loro specifico imballaggio e tale imballaggio deve avere dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione da parte del bambino, indipendentemente dalla sua età.
Non sarà quindi possibile mettere in commercio sacchetti di patatine o di caramelle in cui il giocattolo può andare a contatto col cibo, ma sarà necessario che il giocattolo sia contenuto in un adeguato imballaggio che lo tenga separato dall’alimento. Tale imballaggio, inoltre, non dovrà essere una piccola parte e, sulla base delle interpretazioni ad oggi circolanti, non dovrà formare piccole parti se sottoposto ai test di abuso previsti dalla norma EN 71-1 per i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.
- i giocattoli venduti attaccati ad un prodotto alimentare, come i fischietti attaccati alle caramelle, sono coperti da un requisito totalmente nuovo. Per i prodotti attaccati in qualche modo al prodotto alimentare, le parti del giocattolo attaccate all’alimento devono soddisfare i requisiti relativi ai pericoli di asfissia (assenza di piccole parti, piccole palle);
- l’imballaggio dei giocattoli avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell’imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate devono essere di dimensioni tali da non provocare ostruzione delle vie aree (bocca, faringe o ingresso delle vie aree inferiori);
- sono, inoltre, vietati i giocattoli che sono solidamente inseriti e attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere al giocattolo. In pratica, viene vietato, ad esempio, di nascondere un giocattolo in una caramella realizzata in modo tale che sia necessario consumare l’intera caramella per liberare il giocattolo.
Relativamente alle avvertenze: i giocattoli veicolati all’interno di alimenti o incorporati in alimenti, oltre a dover rispettare tutti i requisiti fisico meccanici sopra riportati, devono riportare l’avvertenza qui di seguito.
CONTIENE GIOCATTOLO
SI RACCOMANDA
LA SORVEGLIANZA
DI UN ADULTO
L’avvertenza dovrà essere riportata rispettando la conformità a quanto definito nell’art. 11 “Avvertenze” quindi, per esempio, dovrà essere chiaramente visibile, facilmente leggibile, facilmente comprensibile, in lingua appropriata al paese di commercializzazione, preceduta dalla parola “Avvertenza”/”Avvertenze” e deve figurare sull’imballaggio al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibile al consumatore prima dell’acquisto.
Si ricorda che gli imballaggi dei giocattoli contenuti o incorporati in alimenti devono essere conformi alla legislazione applicabile in materia di contatto alimenti, che prevede requisiti specifici a seconda dei materiali con i quali gli imballaggi sono realizzati.