PILLOLA 15: I REQUISITI CHIMICI (3° PARTE): Migrazione di alcuni elementi
La nuova direttiva definisce limiti di migrazione specifici per alcune sostanze.
L’introduzione di queste limitazioni significa, in pratica, una completa revisione della norma attualmente armonizzata che copre i rischi derivanti dalla migrazione di alcuni elementi, ossia la EN 71-3.
La nuova direttiva infatti:
- amplia la lista degli elementi soggetti a limitazioni relative alla migrazione;
- per ogni elemento individua limiti di migrazioni diverse a seconda delle caratteristiche del materiale testato;
- individua la necessità di coprire rischi derivanti da tipologie di esposizione aggiuntive rispetto a quelle coperte dalla EN 71-3.
Sulla base degli orientamenti interpretativi attualmente circolanti si considerano come appartenenti alla categoria di:
- materiale liquido o gelatinoso/colloso i liquidi o i preparati viscosi per i quali si ipotizza il rischio di esposizione più elevato da parte del bambino e per i quali, pertanto è sempre definito un limite di migrazione più restrittivo;
- materiale per giocattolo secco, fragile, in polvere o flessibile i materiali solidi che si staccano facilmente dal giocattolo in forma di polvere, per i quali è previsto un rischio di ingestione medio;
- materiali rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura i materiali rimovibili dal giocattolo mediante raschiatura per i quali è prevista l’esposizione minima e pertanto sono sempre associati i limiti di migrazione più elevati.
L’esposizione e l’entità di tale esposizione rappresentano, quindi, un parametro di fondamentale importanza. La direttiva infatti esplicita che tali limitazioni non si applicano ai giocattoli o alle parti dei giocattoli per le quali è possibile escludere l’esposizione del bambino, che non può succhiare, leccare, ingerire o rimanere in contatto prolungato con esse.
Come si evince dalla tabella diversi limiti sono stati previsti tenendo in considerazione l’entità dell’esposizione connessa con le diverse tipologie di prodotto.