PILLOLA 11: I REQUISITI FISICO-MECCANICI (2° PARTE)
In questa pillola completeremo l’analisi dei nuovi requisiti fisico-meccanici, relativamente ad altri pericoli che possono essere presenti nei giocattoli, continuando nel confronto con i requisiti previsti nella Direttiva 88/378/CEE e con quelli già previsti nelle norme tecniche armonizzate EN 71-1 ed EN 71-8.
Ricordiamo che il comitato tecnico CEN/TC 52 ha 2 anni di tempo per elaborare i requisiti relativi alle proprietà fisico-meccaniche dei giocattoli. Vi terremo costantemente aggiornati.
Riprendiamo quindi l’analisi partendo dai pericoli di soffocamento e strangolamento, per cui la nuova Direttiva definisce dei requisiti sensibilmente diversi rispetto alla 88/378/CEE.
In particolare la vecchia Direttiva si limita a specificare che:
- nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi deve essere evitata la presenza o il distacco di piccole parti che possono essere ingerite o inalate;
- i giocattoli e i loro imballaggi non devono comportare rischi di strangolamento o soffocazione.
La nuova Direttiva, oltre ai requisiti di cui sopra, specifica anche che:
- i giocattoli e le loro parti non devono provocare rischi di asfissia causati dal blocco del flusso dell’aria all’ESTERNO delle vie aeree. Tale pericolo può essere dovuto, ad esempio, a fogli di plastica sottile che possono aderire al volto del bambino impedendone la respirazione. Questo pericolo, riportato a livello di esempio, è già coperto dalla norma EN 71-1;
- i giocattoli e le loro parti non devono provocare rischi di asfissia causati dal blocco del flusso dell’aria all’INTERNO delle vie aeree. Questo pericolo può essere dovuto, ad esempio, all’ingestione di piccole palle che, pur non essendo piccoli pezzi, possono rimanere incastrate in fondo alla gola impedendo anche il passaggio dell’aria dalle vie aeree superiori (naso).
Il pericolo delle piccole palle, qui riportato a titolo di esempio, è già coperto dai requisiti previsti nell’attuale versione della norma EN 71-1:
- il requisito relativo alla presenza di piccole parti non deve essere limitato ai giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi, ma deve essere applicato anche a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca e ai loro componenti, indipendentemente dall’età del bambino a cui sono destinati;
- anche l’imballaggio dei giocattoli non deve provocare rischi di strangolamento o asfissia a causa dell’ostruzione dall’esterno delle vie aeree. La norma EN 71-1, quindi, dovrà essere modificata e la verifica relativa ai giocattoli di forma emisferica dovrà essere applicata anche agli imballaggi. Per il rischio di strangolamento, l’attuale EN 71-1 regolamenta l’utilizzo di cordini come mezzi di chiusura dei sacchetti utilizzati come imballaggio per i giocattoli;
- gli imballaggi di forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile di tali imballaggi devono essere di dimensioni tali da non causare soffocamento (piccole palle 44,5 mm) se inghiottiti dal bambino, indipendentemente dall’età del bambino a cui sono destinati. Tale requisito si applica anche a ogni parte staccabile degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate. Questo requisito riguarda principalmente i giocattoli venduti nei distributori a gettone all’interno di contenitori formati da due mezze sfere o simili. La norma EN 71-1 dovrà quindi essere modificata, ad esempio, per indicare che anche tali imballaggi dovranno essere conformi ai requisiti previsti per le piccole palle, per evitare che possano causare il soffocamento del bambino;
- i giocattoli contenuti in alimenti o attaccati ad alimenti saranno oggetto di una prossima pillola (la numero 18).
La nuova Direttiva, inoltre, introduce un nuovo requisito relativo alle proprietà acustiche dei giocattoli:
- i giocattoli destinati ad emettere rumore non devono causare danneggiamenti all’udito del bambino sia dovuti a suoni impulsivi che a suoni prolungati.
La Direttiva 88/378/CEE non prevedeva alcun requisito relativo alle proprietà acustiche dei giocattoli. Nonostante ciò, la norma tecnica EN 71-1 ha introdotto dei requisiti specifici relativi al massimo rumore emesso dai giocattoli. Tali requisiti, però, dovranno essere profondamente rivisti, perché, attualmente, coprono la massima emissione di picco o la pressione sonora continua, a seconda del tipo di giocattoli, mentre la nuova Direttiva richiede di valutare entrambi questi parametri per tutti i tipi di giocattoli.
Anche per i giocattoli di attività, quali scivoli e altalene per uso privato, la vecchia Direttiva non prevedeva alcun requisito specifico. La direttiva 2009/48/CE definisce come “gioco di attività”un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l’attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse.
La nuova Direttiva richiede esplicitamente che tali giochi siano costruiti in modo tale da evitare il rischio che parti del corpo del bambino possano rimanere schiacciate, che parti del corpo o indumenti possano rimanere intrappolati e in modo tale da limitare i rischi di cadute, urti e annegamento. Ovviamente, poi, i giochi di attività devono essere realizzati in modo da avere una resistenza tale da sopportare il peso dei bambini che vi salgono sopra. I giocattoli di attività sono coperti dalla norma EN 71-8, oltre che dai requisiti generali della norma EN 71-1. Anche la norma EN 71-8, quindi, dovrà essere modificata per integrare i requisiti già presenti con quelli definiti dalla nuova Direttiva (ad esempio il rischio di annegamento, in quanto le piscinette e i giochi simili rientreranno nel campo di applicazione di tale norma).