PILLOLA 10: I REQUISITI FISICO-MECCANICI (1° PARTE)
La nuova Direttiva Sicurezza Giocattoli, come tutte le Direttive del cosiddetto Nuovo Approccio, definisce dei requisiti di sicurezza ‘essenziali’, lasciando i dettagli tecnici alle norme elaborate dagli enti di formazione europei CEN e CENELEC (norme ‘EN’).
Le norme armonizzate alla ‘vecchia’ Direttiva 88/378/CEE dovranno essere aggiornate per poter soddisfare i requisiti della nuova Direttiva.
Il comitato tecnico CEN/TC 52, ha 2 anni di tempo per elaborare i requisiti relativi alle proprietà fisico-meccaniche dei giocattoli. Iniziamo, in questa pillola, a vedere quali sono i nuovi requisiti relativamente agli aspetti meccanici dei giocattoli. L’analisi dei requisiti relativi agli aspetti fisico-meccanici verrà completata nella prossima pillola.
I requisiti per i giocattoli sono riportati nell’Allegato II della Direttiva, “Requisiti particolari di sicurezza”, titolo I “Proprietà fisico-meccaniche”.
- Resistenza e stabilità: non ci sono cambiamenti rispetto alla vecchia Direttiva; il giocattolo deve essere resistente dal punto di vista meccanico e stabile, in modo da sopportare le sollecitazioni che può subire durante l’uso senza provocare lesioni ai bambini. Dal momento che il requisito definito dalla Direttiva non cambia, i requisiti e le prove definiti nella norma EN 71-1 rimarranno altrettanto invariati per questi aspetti.
- Bordi, parti sporgenti, corde, cavi ed elementi di fissaggio: la nuova Direttiva non introduce elementi nuovi e quindi i requisiti nelle norme tecniche rimarranno invariati. Per le corde, segnaliamo che è già in corso una modifica ai requisiti previsti dalla norma EN 71-1 (modifica A10), che riguarda le yo-yo ball, gli anelli di corda con lunghezza fissa, il diametro delle corde nei giocattoli e altri requisiti relativi a corde ed elastici. Indipendentemente dall’entrata in vigore della nuova Direttiva, probabilmente nel corso del prossimo anno, tale modifica verrà pubblicata.
- Parti in movimento dei giocattoli (ad esempio gli ingranaggi, la distanza tra le ruote e le parti fisse del telaio nei giocattoli cavalcabili, le cerniere dei giocattoli con coperchi pesanti): la nuova Direttiva, come la vecchia, prevede che tali parti mobili non debbano provocare rischi oltre a quelli intrinseci e necessari per il funzionamento del giocattolo.
- Giocattoli ‘nautici’, ossia i giocattoli destinati a sostenere il peso del bambino e ad essere utilizzati in acque poco profonde, dove il bambino tocca il fondo con i piedi: la nuova Direttiva ricalca gli stessi requisiti presenti nella Direttiva precedente. Il giocattolo deve essere costruito in modo tale da evitare la perdita della galleggiabilità e del sostegno dato al bambino.
- Giocattoli in cui il bambino può entrare e che costituiscono uno spazio chiuso (ad esempio i mobili di una cucina giocattolo o le cassapanche giocattolo): viene ribadito, nella nuova Direttiva, che tali giocattoli devono essere facilmente apribili dall’interno. Rimangono perciò vietate le serrature e altri dispositivi azionabili solo dall’esterno del giocattolo.
- Giocattoli cavalcabili: introduzione di un nuovo requisito sulla velocità massima dei giocattoli cavalcabili elettrici. In particolare la velocità massima di progetto di tali giocattoli deve essere limitata per ridurre al minimo il rischio di lesioni. Per quanto riguarda la definizione tecnica di questo requisito, il CEN è già al lavoro da tempo ed è possibile che la modifica alla norma EN 71-1 relativa alla velocità massima dei giocattoli (la modifica A12) venga pubblicata già nel corso del prossimo anno.
- Giocattoli a proiettile: il requisito rimane invariato. La forma, la composizione e l’energia dei proiettili devono essere tali, tenuto conto della natura del giocattolo, da non comportare alcun rischio per l’incolumità dell’utilizzatore o di terzi.
- Le massime temperature delle superfici accessibili dei giocattoli non devono provocare ustioni in caso di contatto. La nuova Direttiva estende tale requisito anche alle temperature minime nei giocattoli. Rimane invece invariato il requisito relativo al fatto che i liquidi e i gas contenuti nei giocattoli non devono raggiungere temperature tali da provocare fuoriuscite pericolose degli stessi dal giocattolo.