PILLOLA 13: I REQUISITI CHIMICI (1° PARTE)
La sicurezza chimica dei giocattoli è sicuramente uno degli aspetti ai quali è stata dedicata maggiore attenzione durante lo sviluppo della nuova direttiva.
Al fine di assicurare un alto livello di protezione della sicurezza dei bambini l’esposizione a sostanze nocive è un elemento che non può essere trascurato.
Le norme armonizzate, attualmente utilizzate come riferimento per le valutazioni di conformità dei giocattoli alla Direttiva 88/378/EEC, non coprono in modo esaustivo tutti i rischi chimici possibili. La EN 71-3, infatti, prende in considerazione soltanto l’esposizione dei bambini ad alcuni metalli che possono liberarsi dai giocattoli in caso di ingestione di piccole porzioni di materiale.
L’introduzione dei nuovi requisiti chimici comporterà da un lato l’inevitabile modifica delle norme EN 71-3, 71-4, 71-5, 71-7, dall’altro il probabile sviluppo di nuove norme tecniche cui fare riferimento per dimostrare la conformità ai principi essenziali di sicurezza chimica espressi all’interno della Direttiva 2009/48/CE.
Data la portata delle modifiche introdotte e la complessità connessa allo sviluppo di nuove metodiche analitiche, l’allegato chimico entrerà in vigore a partire dal 20 luglio 2013.
Pertanto giocattoli conformi, dal punto di vista chimico ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 88/378/CEE, potranno ancora essere immessi sul mercato per i prossimi quattro anni.
I nuovi requisiti di sicurezza chimica saranno approfonditi nell’ambito di questa pillola e di due pillole successive.
I primi due articoli della Sezione III “Proprietà chimiche”, dell’Allegato II “Requisiti particolari di sicurezza”, ribadiscono due principi generali, ma sicuramente di estrema importanza:
- i giocattoli non devono presentare rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione a sostanze o miscele di cui sono costituiti o che sono in essi contenuti, e questo indipendentemente dal fatto che siano rispettati tutti gli specifici requisiti di sicurezza chimica elencati nella direttiva.
Questo elemento in qualche modo pone l’accento e l’importanza sulla valutazione della sicurezza che deve essere effettuata su ciascun giocattolo in accordo all’art. 18 della direttiva stessa, che rappresenta il presupposto fondamentale sul quale si deve basare tutta la verifica di conformità dei giocattoli ai requisiti della direttiva e la selezione dei test da effettuare; - i giocattoli devono essere conformi a tutte le disposizioni e le limitazioni relative a particolari categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni specifiche relative a particolari sostanze o preparati.
Si ribadisce pertanto l’obbligo di conformità a direttive trasversali che non sono esclusivamente riferite al settore giocattolo, ma che includono anche i giocattoli nel loro campo di applicazione (es. Regolamento 1907/2006 REACH, Direttiva 2006/66/CE pile e accumulatori, Direttiva 2002/95/CE RoHS, Direttiva 2002/95/CE WEEE).
Negli articoli successivi della Sezione III vengono trattati nello specifico alcuni aspetti di sicurezza considerati di rilievo, prima tra tutti la tematica dei composti CMR (cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione).
E’ vietato l’impiego nei giocattoli, e in ogni loro singola parte distinta, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B e 2 in base al Regolamento (CE) n. 1272/2008.
La direttiva prevede tuttavia alcune eccezioni.
Le sostanze classificate come CMR possono, infatti, essere utilizzate qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- ogni singola sostanza sia eventualmente presente soltanto a livello di tracce (la quantità specifica deve essere verificata sulla base della classificazione della sostanza stessa);
- le sostanze non siano accessibili al bambino, considerando anche l’inalazione.
Attualmente è già stata inserita una sostanza all’interno dell’Appendice A: il NICKEL. Il nickel infatti, pur facendo parte del gruppo delle CMR, può essere utilizzato nell’acciaio inossidabile senza limitazioni in relazione al suo contenuto totale. Questo perché è stato riconosciuto che senza la possibilità di usare il nickel nell’acciaio, questo materiale non avrebbe, in pratica, più potuto essere utilizzato per realizzare parti accessibili di giocattoli.
E’ importante sottolineare che per un periodo transitorio, ed in particolare fino a quando non saranno determinate regole più precise, ma non oltre il 20 luglio 2017, i materiali idonei al contatto alimenti in conformità al Regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle misure specifiche per singoli materiali (es. Direttiva 2002/72/EC e successive modifiche ed emendamenti per i materiali polimerici), saranno considerati conformi alle limitazioni in materia di CMR.
In aggiunta alle limitazioni precedentemente indicate relative ai composti CMR, sono state imposte limitazioni specifiche per la migrazione di nitrosammine (0,05 mg/kg) e sostanze n-nitrosabili (1 mg/kg) sia negli articoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi che negli articoli da portare alla bocca. Queste limitazioni risultano essere rilevanti specialmente per articoli realizzati in gomma e per le pitture a dita.